Mutui, sospensione pagamento rate per importi fino a 400.000 euro, cambiato il modulo

Coronavirus, sospensione rate mutuo prima casa, ammessi importi fino a 400.000 euro

Per fare fronte all’emergenza Coronavirus è stata prevista la possibilità di accedere alla sospensione delle rate del mutuo prima casa.

Il Ministero dell’Economia ha approntato il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate del mutuo prima casa.

Ad oggi la misura è stata un flop: sono solo 42.500 le istanze presentate a fronte dei 535.000 potenziali istanti, secondo i dati ipotizzati dalla relazione tecnica del Tesoro.

Sospensione Rate Mutuo: importi fino a 400.000 euro

Il Ministero dell’Economia sottolinea che la platea dei beneficiari della sospensione delle rate del mutuo prima casa è “ampliata”.

La sospensione della rata dei mutui può essere richiesta per importi fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) e anche quelli concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa gestito da Consap.

Non ci sarà alcuna modifica sulle procedure di inoltro delle istanze del mutuo prima casa né sugli altri requisiti già previsti.

Sospensione rata mutuo prima casa: come fare domanda?

Per ottenere la sospensione del mutuo prima casa, il mutuatario in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca mutuante e creditrice delle rate del mutuo.

Per richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo va compilato e consegnato alla propria banca il modulo, che viene pubblicato anche da Consap Spa.

Il sito del MEF ribadisce che per tutta la durata dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Possono farne richiesta anche coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiano regolarmente pagato le rate nell’ultimo trimestre.

Possono accedere al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa anche nei casi di:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale,
  • morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo,
  • cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”.

 

 

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