Pace fiscale: ultima possibilità per i furbetti delle rate

Pace fiscale: manca qualche mese per fare pace con il Fisco e per rimettersi in regola. Dopo il 10 dicembre non ci sarà più scampo.

pace con il fisco

Ci sarà un’attenta osservazione dei flussi di pagamento delle rate ed un oculato «monitoraggio» dei versamenti.

Molti contribuenti furbetti, che inizialmente avevano aderito a forme di definizione agevolata, poi non hanno pagato le rate previste.

Ciò gli ha permesso di fruire subito degli importanti benefici concessi dalla pace fiscale, come la sospensione delle esecuzioni coattive già intraprese e il blocco delle nuove, senza però pagare il corrispettivo.

Pace fiscale: entro quando sanare il debito con il Fisco?

Il 10 dicembre 2020 è il termine ultimo per poter sanare il quantum debeatur versando lo scaduto.

E’ quanto fissato dai Decreti “Rilancio” e “Agosto” per recuperare i versamenti pregressi e ancora mancanti: per chi paga entro il 10 dicembre non ci saranno decadenze dai piani concessi né interessi ulteriori.

Sempre entro il 10 dicembre chi era già decaduto dalla rottamazione o dal saldo e stralcio perché non aveva pagato entro i termini previsti le rate scadute nel 2019 potrà ancora regolarizzare il proprio debito.

Pace fiscale: sotto monitoraggio i flussi di pagamento delle rate

Sotto osservazione i flussi di pagamento delle rate, con un attento «monitoraggio» dei versamenti che servirà a “bacchettare” chi non si metterà in regola entro il 10 dicembre.

Pace fiscale, scadenza “senza tolleranza” entro il 10 dicembre

Il Decreto Rilancio approvato in data 13 maggio consentirà ai contribuenti di versare tutte le rate della pace fiscale in scadenza nell’anno entro il 10 dicembre 2020.

Sono sei le scadenze fiscali che confluiscono in un’unica data (10 dicembre): rottamazione ter, la cui scadenza ordinaria era fissata per il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre; saldo e stralcio cartelle, la cui scadenza è fissata per il 31 marzo e il 31 luglio.

Non si applicherà il termine di tolleranza di cinque giorni previsto dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

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