Credito Imposta Bonus Sanificazione: quale Codice tributo utilizzare?

La risoluzione 52/E/2020, istituendo il codice tributo «6917», dà il via libera all’utilizzo immediato del credito d’imposta sanificazione da effettuarsi nei limiti percentuali fissati con provvedimento 302831/2020.

bonus sanificazione

Con la suddetta risoluzione del 14 settembre è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art 125 del Decreto Rilancio.

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito di imposta tramite F24 è istituito il codice seguente:

“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sanificazione, nel modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Bonus Sanificazione: a quanto ammonta il credito d’imposta?

L’art 125 del DL n 34/2020 riconosce un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori.

Il credito d’imposta sanificazione spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per contribuente/beneficiario.

Il Provvedimento Prot. n. 302831/2020 dell’11 settembre ha stabilito la percentuale di fruizione del credito pari a 15,6423%.

Inoltre, è stato chiarito che l’ammontare massimo del credito d’imposta è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale suddetta.

Bonus Sanificazione 2020: criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta

Con provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo che:

  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata;
  • i soggetti in possesso dei requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
  • il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
  • l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione.
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