Decreto Rilancio, Rimborso Irpef Modello 730/2020 stipendio o pensione: quando arriva?

Rimborso Irpef Modello 730/2020: le novità nel Decreto Rilancio

Quando arriva il rimborso Modello 730/2020 in busta paga o sull’assegno della pensione? Per aiutare i contribuenti e i datori di lavoro il Decreto Rilancio ha previsto un nuovo meccanismo per il riconoscimento ed il pagamento del conguaglio 730/2020 sullo stipendio o sul cedolino della pensione.

Considerata l’emergenza Covid-19 per la dichiarazione dei redditi di quest’anno è possibile indicare l’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso 730 a credito, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

La novità prevista dal Decreto Rilancio sta nella possibilità di presentare il Modello 730 senza sostituto anche nel caso in cui vi sia un datore di lavoro tenuto a effettuare i conguagli d’imposta.

La finalità della novità contenuta nel Decreto Rilancio per quanto concerne il rimborso Modello 730/2020 in busta paga o sull’assegno della pensione.

Rimborso Modello 730/2020: come funziona il conguaglio?

Ogni datore di lavoro deve effettuare i conguagli a debito o a credito d’imposta in riferimento ad uno specifico lavoratore.

I conguagli possono essere:

  • a debito, quando il datore di lavoro trattiene sulla prima retribuzione utile, se sufficiente, le somme dovute,
  • a credito, quando il lavoratore ha diritto a un rimborso Irpef perché nel corso dell’anno 2019 ne ha versato più di quanto dovuta.

Rimborso Irpef Modello 730/2020: la procedura

Per effettuare i conguagli dei lavoratori la procedura è articolata nel modo seguente:

  • il CAF o il Commercialista che presta assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti o pensionati trasmette all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile della dichiarazione,
  • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei datori di lavoro i suddetti risultati ai fini dell’effettuazione dei conguagli.

Nel caso in cui l’assistenza fiscale è prestata direttamente dal datore di lavoro, il risultato del Modello 730 deve essere sempre comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Il datore di lavoro deve in ogni caso ricevere i risultati contabile dal Fisco per effettuare successivamente i conguagli ad ogni dipendente.

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