Lavoro domestico: ecco cosa cambierà con il nuovo CCNL in vigore dal 1° ottobre

Colf, badanti e baby sitter: dal primo ottobre entrerà in vigore il nuovo CCNL firmato lo scorso 8 settembre. Due sono le categorie di lavoratori domestici che comporteranno un incremento delle spese per le famiglie.

lavoro domestico

Ci sono diverse novità per le famiglie che si avvalgono di colf, badanti o baby sitter: dal 1° ottobre entra in vigore il nuovo contratto collettivo del settore.

Il nuovo CCNL porterà un incremento dei costi per le famiglie che usufruiscono dei servizi di:

  • un collaboratore domestico che assiste due persone anziane non autosufficienti,
  • una baby sitter per bambini sotto i 6 anni.

Il nuovo CCNL prevede una nuova indennità mensile pari a 115,76 euro per le baby sitter, e di 100 euro per le badanti di livello “C Super” e “D Super”, che si occupano di almeno due persone non autosufficienti.

Altra spesa a carico dei datori di lavoro è rappresentata dai permessi retribuiti per frequentare i corsi di formazione professionale.

Lavoro domestico, i vantaggi a partire dal primo ottobre

Le novità, che entreranno in vigore dal 1° ottobre, garantiranno più diritti ai lavoratori del settore domestico e maggiori vantaggi ai datori di lavoro.

Dal prossimo ottobre i contributi previdenziali per le ‘discontinue prestazioni notturne’ (art. 10) e per le ‘prestazioni esclusivamente di attesa’ (art.11) saranno versati su un orario di 8 ore giornaliere nel primo caso, con un risparmio per le famiglie di 24 ore alla settimana.

Lavoro domestico: nascono gli assistenti educatori formati

Dal primo ottobre colf, badanti e baby sitter si chiameranno assistenti domestici e saranno inquadrate in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni, tenendo conto del lavoro di cura dei bambini e delle persone non autosufficienti.

Debutta dal primo ottobre la figura dell’educatore formato, che rappresenta un aiuto in più per chi ha l’esigenza di accudire persone e bambini, in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

 

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