Ecobonus 110% villette a schiera: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110%: l’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello n. 328 del 9 settembre 2020 riepiloga fornisce degli utili chiarimenti in merito alle villette a schiera.

I requisiti da tenere in considerazione per le villette a schiera sono: l’ingresso autonomo dall’esterno e l’indipendenza funzionale.

Nell’interpello n. 328 del 9 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica.

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus).

Ecobonus 110% villette a schiera: interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’istante è in possesso di una villetta a schiera con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato).

“Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.”,

sottolinea l’Agenzia delle Entrate.

Il Fisco chiarisce quali sono i due requisiti che deve avere l’unità immobiliare:

  • avere uno o più accessi autonomi;
  • essere funzionalmente indipendente.

Si ricorda che la valutazione, in concreto della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno» dell’immobile, costituisce un accertamento che esula dalle competenze esercitabili dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello.

In possesso dei suddetti requisiti, l’istante può accedere all’agevolazione per la villetta a schiera, fruibile come detrazione in 5 anni, sconto in fattura oppure tramite cessione del credito a terzi.

Lo stesso articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici, possono optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

 

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