Bonus Sanificazione, le spese di consulenza sono escluse?

Bonus Sanificazione: per le spese di consulenza non si ha diritto al credito di imposta. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 363 del 16 settembre 2020.

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Il 7 settembre 2020 era la scadenza per la comunicazione sulle spese relative alla sanificazione sostenute e da sostenere entro il 31 dicembre.

contribuenti, infatti, non beneficeranno di un credito di imposta pari al 60% delle spese ma al 60% moltiplicato per 15,6423%, che risulta poco più del 9% delle somme utilizzate o da utilizzare per gli scopi indicati dalla norma.

Bonus sanificazione: a quanto ammonta il credito d’imposta?

L’articolo 125 del Decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese

«sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».

Il comma 1 dell’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di

«soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

Bonus Sanificazione: quando è utilizzabile il credito d’imposta?

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.

Il credito d’imposta sostituisce il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

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