Bonus Affitto Partite IVA: come accedere al credito d’imposta del 60% anche per gli immobili residenziali

Bonus Affitto Partite IVA: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le novità per accedere al credito d’imposta del 60% anche per gli immobili residenziali.

bonus affitto

La Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 contiene interessanti chiarimenti in merito all’attività di Bed and Breakfast e alle locazioni di immobili strumentali.

Ci sono interessanti chiarimenti sulle agevolazioni contenute nel Decreto Rilancio: dal taglio dell’IRAP ai contributi a fondo perduto.

Per quel che riguarda il bonus affitto, il credito d’imposta del 60% esteso per un’ulteriore mensilità con il Decreto Agosto.

Bonus Affitto Partite IVA: i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

Il soggetto che svolge attività di Bed and Breakfast in via imprenditoriale e con Partita IVA può fruire del credito d’imposta relativo ai canoni d’affitto corrisposti al proprietario degli immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività.

La Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 chiarisce che il credito d’imposta del 60% per gli affitti è riconosciuto in relazione ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, indipendentemente dalla categoria catastale, purché siano utilizzati per l’esercizio di attività d’impresa.

Gli immobili locati possono essere destinati allo svolgimento dell’attività artigianale, commerciale, agricola e di interesse turistico.

La circolare n. 25/E specifica che il bonus affitto è riconosciuto anche nel caso dei Bed and Breakfast, ovvero nel caso in cui l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività svolta in via imprenditoriale.

Per poter beneficiare del credito d’imposta sui canoni di locazione si deve aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto al mese per il quale si intende fruire del bonus affitto, e non superare il limite di 5 milioni di euro di ricavi nel 2019.

Bonus Affitto per Studi medici con attività intramoenia senza Partita IVA

I compensi relativi a prestazioni rese in regime di intramoenia, definiti dalla norma di natura libero-professionale, sono ricondotti nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Come chiarito con la Circolare 25 marzo 1999, n. 69, i redditi conseguiti dai dirigenti sanitari per l’attività intramoenia esercitata presso studi professionali privati rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente così come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera e), del TUIR.

I soggetti che svolgono l’attività intramoenia sono inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non hanno alcun obbligo di richiedere l’attribuzione del numero di Partita Iva.

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