Tutto sul bonus centri estivi 2021: a chi spetta e come fare domanda

Scopriamo tutte le novità che riguardano il bonus centri estivi 2021 per i figli: in vigore fino al 30 giugno.

Proprio ieri, L’INPS ha pubblicato un comunicato dove elenca i vari passaggi per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi e dipendenti di alcune categorie.

Ricordiamo che questo bonus è incompatibile con la fruizione del Bonus asilo nido.

E’ possibile fare domanda  fino al 15 luglio 2021.

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, prevede infatti la possibilità di sfruttare uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi.

L’importo arriva a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi

Scopriamo chi potrà beneficiare del Bonus e con quali requisiti e come fare domanda.

Bonus centri estivi 2021: chi può richiederlo

Il bonus per i centri estivi oppure per i servizi di baby-sitting è rivolto a varie tipologie di lavoratori, come:  

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Inoltre, precisiamo che i benefici riguardano solamente in presenza di figli conviventi minori di 14 anni e figli disabili in situazione di gravità accertata (legge  104/1992), di qualsiasi età.

Bonus centri estivi 2021: come fare domanda

Il bonus sarà erogato dall’INPS al soggetto che lo ha richiesto.

A prescindere dalla sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL. 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione dell’iscrizione (fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.), scrivendo i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

La richiesta dovrà essere esposta entro il 15 luglio 2021 con due diverse modalità o con i patronati attraverso i loro servizi gratuiti che offrono oppure attraverso l’applicazione web. 

In particolare con il sito www.inps.it, eseguendo il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda. 

Precisiamo che sono necessarie le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2 o carta d’identità elettronica (CIE), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN  INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020. 

Ovviamente nella richiesta dovrà essere allegato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura scelta.

Bonus centri estivi 2021: come si riceve e incompatibilità

Il bonus sarà erogato attraverso accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. 

Ma lo strumento scelto dovrà essere intestato a chi fa la domanda per il Bonus. 

lnoltre, può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e può essere erogato a entrambi i genitori purché non accadono le seguenti situazione, nelle stesse giornate della settimana prescelta:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021

Per approfondire o chiarire maggiori dubbi, leggere il paragrafo 3 della circolare n. 58/202 dell’Inps.

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