Cassa Integrazione di 6 settimane grazie al nuovo Decreto

Con il Decreto Ristori ci sono importanti novità per la Cassa Integrazione: 6 settimane oppure l’esonero contributivo. Ecco come funzionerà.

banconote nelle mani 50 euro – iStock

Il nuovo DPCM del 24 ottobre comporta delle novità per la Cassa Integrazione: 6 settimane in arrivo per sostenere lavoratori e imprese nella situazione pandemica.

Ecco come funzionerà: tutto quello che c’è da sapere.

Cassa Integrazione con Decreto Ristori

Il Decreto Ristori prevede che le sei settimane di cassa integrazione potranno essere usufruite dal 16 novembre 2020 in poi. Il blocco dei licenziamenti è stato inoltre prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Una data scelta appositamente per continuare a sostenere le aziende che hanno bisogno di aiuto in questo momento di difficoltà economica: molte di queste a metà novembre termineranno di usufruire delle 18 settimane del decreto Agosto.

Il decreto Ristori tiene in conto anche l’esonero contributivo di altre quattro settimane in alternativa alla scelta di ricevere la cassa integrazione, esattamente com’era già stato fatto nel decreto Agosto.

Come funzionerà la cassa integrazione del decreto Ristori?

Come funzionerà: ecco cosa devi sapere

Dalla bozza, a breve in Gazzetta Ufficiale, si evince che stiamo parlando di una cassa integrazione ordinaria. L’assegno ordinario specificatamente in deroga sarà riconosciuto ai datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre la propria attività lavorativa a causa del coronavirus.

Il periodo di riconoscimento della cassa integrazione va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021: 6 settimane. Sarà inoltre riconosciuta sia a coloro che hanno richiesto, e ottenuto, le precedenti CIG sia a coloro che hanno dovuto chiudere o ridurre l’attività in linea con l’ultimo Dpcm.

Il meccanismo del decreto Ristori per erogare la CIG è uguale a quello previsto per il decreto Agosto: versare un contributo aggiuntivo sulla base della riduzione del fatturato.

Il suddetto contributo addizionale sarà uguale a:

  • 9%della retribuzione: al lavoratore per il lavoro non prestato durante il periodo di riduzione o sospensione lavorativa (per i datori di lavoro con riduzione del fatturato inferiore al 20%).
  • 18% della della retribuzione: al lavoratore per le ore lavorative non prestate durante il periodo di riduzione o sospensione lavorativa (per i datori che non hanno avuto diminuzioni di fatturato).

Ricordiamo che la CIG è gratuita per tutti i soggetti che hanno avuto una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% e per tutti coloro che hanno avviato la loro attività dopo il 1 gennaio 2019.

Domanda all’INPS, decadenza e altro

Il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente presentare all’INPS la domanda per la CIG dove dovrà autocertificare la diminuzione di fatturato. In caso contrario gli sarà automaticamente applicata l’aliquota del 18%.

Il termine decadenziale per presentare la domanda di cassa integrazione è il 30 novembre 2020.

Sono previste altre settimane di CIG finanziate con la legge Bilancio 2021 da usare entro giugno 2021 per arrivare a 18 settimane complete ( 6+12 settimane).

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