Coronavirus, Conte ha firmato il decreto per stoppare gli eventi nelle “zone rosse”

Coronavirus: stop agli eventi pubblici e chiusura di molte attività

Nel nuovo testo siglato dal Premier Conte è stata ribadita la sospensione fino all’8 marzo di tutti gli eventi pubblici di carattere culturale sportivo e religioso, a causa dell‘emergenza coronavirus.

Le nuove disposizioni riguardano i Comuni delle “zone rosse” delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e delle città di Savona e Pesaro Urbino.

Allarme Coronavirus: stop agli eventi pubblici e chiusura dei locali

A restare chiusi saranno i teatri, i cinema e le discoteche.

Le misure riguardano i Comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; San Fiorano; Codogno; Fombio; Maleo; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’).

Esse riguardano la sospensione di manifestazioni, di eventi di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso ed il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale.

Inoltre, è prevista la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura.

La sottoscrizione del Decreto da parte di Conte prevede anche la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi Comuni e la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità.

Inoltre, è prevista la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Sospesa l’attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità.

Il Decreto prevede anche l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale o di adottare particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente per accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità.

Sono sospese anche le attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità.

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