Bollo auto: condonati i piccoli debiti degli automobilisti che non hanno pagato

Condonati i piccoli debiti degli automobilisti che non hanno pagato il bollo auto o le multe stradali

Buone notizie per gli automobilisti che, in passato, non hanno onorato il pagamento del bollo auto e le multe stradali.

La Cassazione ha appena decretato l’illegittimità del fermo amministrativo per le cartelle esattoriali si importo esiguo, ovvero quelle concernenti le contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada e quelle provenienti dalla tassa automobilista.

La Rottamazione Ter, approvata con il decreto fiscale, ha cancellato tutte le cartelle e il fermo amministrativo sotto i 1.000 euro per le obbligazioni fiscali e non, iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010.

La normativa sana le obbligazioni di importo inferiore ai mille euro, considerando il singolo importo iscritto a ruolo.

Ad esempio, se un contribuente non ha pagato il bollo auto di 500 euro per 4 anni di fila, la normativa prevede l’illegittimità della cartella di 2.000 euro.

Rottamazione Ter: ecco i debiti che rientrano nella sanatoria

Nella sanatoria rientrano i debiti come multe stradali, bollo auto, Tasi, Tari, IMU, sanzioni amministrative, etc.

Sono annullati automaticamente i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ma solo quelli di importo inferiore ai 1.000 euro, comprensivo di capitale e di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Rottamazione Ter: scadenza 30 novembre 2019

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018, aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

L’articolo 37 del decreto fiscale riapre i termini per aderire alla definizione agevolata.

30 novembre 2019: nuova scadenza per la prima rata scaduta lo scorso 30 luglio 2019.

Una delle ragioni alla base della nuova scadenza è la ricerca dell’equità e la necessità di evitare la disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno presentato l’istanza entro il mese di aprile e quelli beneficiari del nuovo termine fissato al 31 luglio.

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