Comunicazione ENEA in ritardo: si ha diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali sui lavori in casa?

Comunicazione ENEA oltre i 90 giorni: si perdono le detrazioni fiscali?

Se si trasmette la comunicazione ENEA oltre i 90 giorni si rischia di perdere le detrazioni fiscali sui lavori in casa?

Per i contribuenti che dimenticano di trasmettere tutti i documenti per verificare i requisiti per l’accesso al bonus ristrutturazioni e all’ecobonus entro il termine di 90 giorni dalla data di fine dei lavori, non è precluso l’accesso ad agevolazioni fiscali.

La fonte normativa è il DL n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012, che fissa alcune norme in ottica di salvaguardia dei contribuenti ritardatari e di semplificazione fiscale.

Comunicazione ENEA in ritardo e detrazioni fiscali: le condizioni necessarie

L’ente che si occupa della gestione delle comunicazioni legate ai lavori di risparmio energetico, ENEA, ha chiarito che – in caso di ritardo – per beneficiare delle detrazioni fiscali è necessario che sussistano specifiche condizioni.

In primis, è necessario che l’omessa trasmissione della non sia stata accertata e non siano iniziate le ispezioni e verifiche amministrative da parte del personale preposto.

Inoltre, tra i requisiti richiesti dalle normative di riferimento, è necessario versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Ritardo: no alla reiterazione dell’errore

Reiterare l’errore non è possibile nel caso di mancata trasmissione entro il termine di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Se il contribuente procede ad inviare la comunicazione Enea entro la scadenza fissata per la prima dichiarazione dei redditi, non perde assolutamente il diritto alle detrazioni fiscali.

Si ricorda che l’omesso ed il tardivo invio della comunicazione ENEA non comporta alcuna revoca della detrazione (cfr. risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate).

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